Leggi e normative

Vademecum “APE” (Attestazione Prestazione Energetica)

scheda APE

L’Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile.

Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell’attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.

L’APE è pertanto un documento obbligatorio nelle compravendite e negli affitti conclusi, ma c’è tempo di consegnare tale documento entro 45 giorni, altrimenti le conseguenze sono ammende anche molto salate.

Al momento della registrazione di un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, è obbligatorio allegare l’attestato di prestazione energetica (APE)?

In caso di locazione di singola unità immobiliare, dal 24 dicembre scorso non è più obbligatorio allegare l’ APE al contratto di locazione.

Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192).

L’obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.

Per tutte le nuove locazioni, quelle cioè stipulate per la prima volta e fatta eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno (non soggette a registrazione), resta il solo obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce del relativo attestato che in ogni caso deve essere messo a disposizione dell’inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (art. 6, c.2, D.Lgs 192/05 modificato dalla L. 90/13).

L’adempimento di tale obbligo deve essere documentato attraverso l’inserimento nel contratto di apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione circa la prestazione energetica del bene locato (nuovo art. 6, c.3, D.Lgs. 192/05). Per l’effetto, è sufficiente riportare nel contratto la dichiarazione dell’interessato di avere ricevuto le opportune informazioni, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo e la qualità delle stesse, non richiedendo la norma alcuna altra particolare formalità.

Quando l’APE non è necessario

Non è obbligatorio allegare l’Attestato di prestazione energetica (APE) nel caso di una vendita immobiliare gestita dal Tribunale dopo il pignoramento di un immobile.

Lo ha stabilito il Consiglio nazionale del Notariato, attraverso lo studio 263-2014/C, spiegando che non si possono applicare multe in caso di assenza di Ape quando la vendita non è conclusa dalle parti in modo consenziente, ovvero nelle vendite coattive.

Analogamente nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve né può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.

Multe per irregolarità nell’APE

La Legge 9/2014 prevede che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE non siano nulli, come era stato previsto inizialmente, ma vengano puniti con una multa da 3 mila ai 18 mila euro, nel caso di compravendita.

Inoltre in caso di locazioni (affitto) di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali, inoltre il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato. Gli accertamenti delle violazioni e la comminazione delle eventuali multe verranno effettuari dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

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