Leggi e normativeSuper Bonus 110%

Super Eco Bonus 110%

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti quasi a costo zero per il cittadino. Si suddivide in due tipologie di interventi:

  • Super Ecobonus 110% agevola i lavori di efficientamento energetico;
  • Super Sismabonus 110% incentiva quelli di adeguamento antisismico

Il Super Ecobonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  nei condomini o in abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020. Sono state previste delle condizioni precise che devono essere preventivamentge verificate:

  • salto di due classi energetriche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
  • Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali (CAM);
  • L’immobile oggetto di riqualificazione deve essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Il salto di due classi energetiche

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall’Agenzia delle entrate.

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, questo documento ha una validità temporale di 10 anni.

Nel caso di interventi condominiali che tramite la sostituzione dell’impianto centralizzato non riescono ad assicurare la riduzione delle due classi, possono acceder al superbonus esclusivamente i condòmini che tramite altri interventi trainati o trainanti riescono ad ottenere il miglioramento per il singolo appartamento. Gli altri condòmini potranno usare l’ecobonus per la quota di loro spettanza per la sostituzione dell’impianto centralizzato. Viceversa, se l’intervento a livello condominiale comporta il miglioramento delle due classi, non vengono fatte verifiche per ogni singolo appartamento che lo costituisce.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM)

Gli elementi isolanti utilizzati per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici, oltre a quelli comuni descritti in precedenza, devono rispettare i seguenti criteri specifici:

  • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;
  • gli isolanti in polistirene espanso (EPS) devono essere costituiti dal 10% al 60% di materiale riciclato e/o recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito.

Abitazioni singole e appartamenti in condominio

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa. 

Ad esempio, se il condominio in cui hai la casa al mare decide di utilizzare il 110% non hai problemi ad usufruirne anche per quella casa e quella in cui vivi. Allo stesso modo non è necessario usufruire del superbonus per l’abitazione principale, puoi scegliere di ristrutturare altri immobili, l’importante è che non siano più di due.

Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.

I requisiti tecnici

Ogni intervento ha un limite di spesa massimo ammissibile per la detrazione, tuttavia questa spesa deve rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento. In pratica, un tecnico abilitato deve certificare tramite la redazione di un’asseverazione che la spesa sia congrua rispetto ai prezzi individuati dal Mise e ai costi massimi stabiliti per  ogni tipologia di intervento dal Mite. 

Interventi di isolamento termico

Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o compresa in un condominio ma funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che rispettino i requisiti di trasmittanza termica stabiliti dal d.m. 6 agosto 2020 (tabella 1 allegato E) per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. 

Per quanto riguarda il superamento del 25% della superficie disperdente lorda, il requisito va verificato:

  • nel caso di interventi su edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato dell’intero edificio. Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di isolamento termico effettuati soltanto su una parte dell’involucro dell’edificio previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. È ammesso l’intervento anche su una parte dell’involucro dell’edificio a condizione che rispetti l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che risulti il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • nel caso di interventi aventi per oggetto unità immobiliari site in edifici composti da più unità, funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo all’esterno, avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato della singola unità immobiliare indipendente e autonoma.  

Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.

La detrazione spetta per una spesa massima:

  • di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità:
  • di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative
  • di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel solo caso in cui si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata mediante l’impianto di climatizzazione invernale, è ammessa l’installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati.

Gli impianti centralizzati o della singola unità immobiliare autonoma devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i Comuni montani non interessati da procedure di infrazione UE è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento;
  • esclusivamente per gli edifici singoli è possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche;

La spesa massima, che comprende anche lo smaltimento o la bonifica dell’impianto sostituito, è di:

  • 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità:
  • 15.000 euro se le unità sono più di 8;
  • 30.000 euro per edifici singoli o unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno.

Gli interventi trainati

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. Qualora interventi trainanti e trainati siano effettuati da un’unica impresa, quest’ultima dovrà attestare il rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori trainati affinché sia possibile ottenere il superbonus anche su questi lavori.In particolare, viene riconosciuto il superbonus per:

  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici con limiti di spesa che variano. Infatti, la spesa massima è di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita al contribuente a prescindere dal numero di colonnine installate nell’anno;
  • installazione di impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWp nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare. In caso di installazione da parte di condomini di impianti fino a 200 kW (che aderiscono alle configurazioni del art. 42-bis D.l. 162/2019) il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20kW, la parte eccedente sfrutta la detrazione del 50% su un limite di spesa di 96.000 euro per l’intero impianto.

La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Requisiti: a chi spetta il superbonus

A prescindere dai limiti di spesa massimi previsti per ogni tipo di intervento, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. La stessa soluzione può essere adottata da chi percepisce solo redditi tassati con imposta sostitutiva come la cedolare secca sugli affitti o possiede la partita Iva e ha adottato il regime forfettario. In questi casi, benché il contribuente paghi un’imposta, non può detrarre nulla dalla stessa, pertanto la soluzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è sicuramente la più conveniente. Tuttavia, in caso di totale assenza di reddito imponibile non è possibile utilizzare la detrazione e di conseguenza nemmeno lo sconto in fattura.

La spesa deve essere sostenuta da:

  • condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa), anche con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito, sono sufficienti i voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy