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Terrazzi, balconi, logge e verande in condominio

Balconi, verande e finestre quando sono di proprietà e quando riguardano tutti i condomini. Disciplina, ripartizione delle spese e tipologie di balconi, verande e finestre

Tra le cose che, non di rado, generano discussioni in materia condominiale bisogna inserire i balconi, le finestre e le verande.
È un dato pacifico che tutte queste strutture sono considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare, tuttavia, la loro conformazione e determinate vicende (es. sostituzione, riparazione, ecc.) possono incidere su beni ed aspetti della vita comune.

La legge di riforma n. 220/2012, pur inserendo tra i beni comuni di cui all’art. 1117 c.c. espressamente le facciate, non ha previsto alcuna specifica novità in merito a balconi, verande o finestre, lasciando che sia la giurisprudenza a continuare a colmare il vuoto normativo.

Balconi, verande e finestre in condominio

Tra le cose che, non di rado, generano discussioni in materia condominiale bisogna inserire i balconi, le finestre e le verande.
È un dato pacifico che tutte queste strutture sono considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare, tuttavia, la loro conformazione e determinate vicende (es. sostituzione, riparazione, ecc.) possono incidere su beni ed aspetti della vita comune.
La legge di riforma n. 220/2012, pur inserendo tra i beni comuni di cui all’art. 1117 c.c. espressamente le facciate, non ha previsto alcuna specifica novità in merito a balconi, verande o finestre, lasciando che sia la giurisprudenza a continuare a colmare il vuoto normativo.

Balconi aggettanti e incassati (logge)

I balconi sono propaggini di un appartamento ai quali si ha accesso per mezzo di una porta-finestra.
In linea di massima, si possono distinguere i balconi c.d. “aggettanti”, che sporgono rispetto alla facciata dello stabile, da quelli “incassati”, che, invece, formano una rientranza nella facciata dell’edificio e solitamente sono chiusi almeno su due lati. 

Regime di proprietà

Quello dei balconi è un argomento che molto spesso genera contenzioso in ambito condominiale, in particolare, in ordine al regime di proprietà e alla conseguente ripartizione delle spese, nonché all’utilizzo delle relative strutture.
La giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che per determinare l’assetto proprietario dei balconi occorre valutare la conformazione strutturale degli stessi.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, i balconi aggettanti sono considerati beni di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento cui ineriscono, poiché costituiscono nella loro interezza una sorta di “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare (Cass. n. 14076/2003), mentre per i balconi incassati, la relativa soletta è di proprietà comune dei condomini dell’appartamento del piano superiore e di quello del piano inferiore, cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e da copertura (Cass. n. 15913/2007; n. 14576/2004).

Le decorazioni e i frontalini

Per quanto concerne, infine, le decorazioni presenti su entrambe le tipologie di balconi, laddove in grado di incidere sul decoro architettonico, la giurisprudenza è unanime nel considerare che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore (in particolare, i c.d. frontalini, le fasce marcapiano, i parapetti, ecc.), “svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c.” (Cass. n. 568/2000; n. 14576/2004).

La ripartizione delle spese

Le ripercussioni principali del regime di proprietà dei balconi e dei relativi elementi architettonici riguardano la ripartizione delle spese tra i condomini per gli interventi di manutenzione. Sulla scorta di quanto appena affermato, pertanto, nel caso di balcone aggettante le spese per la sua manutenzione saranno a carico del proprietario dell’appartamento del quale il balcone costituisce prolungamento, mentre le spese per gli elementi decorativi che costituiscono un carattere architettonico della facciata, dovranno porsi a carico di tutti i condomini (Cass. n.14076/2003; n. 637/2000; n. 176/86).
Quanto agli usi consentiti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il proprietario dell’appartamento del piano inferiore rispetto al balcone aggettante non potrà utilizzare, senza il consenso del proprietario del balcone, la parte inferiore della soletta per agganciare tende da sole o altri elementi (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15913), mentre, di contro, avrà diritto al risarcimento per gli eventuali danni causati dal medesimo.
Nei balconi incassati, invece, essendo la soletta di proprietà comune tra i proprietari cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e copertura, il condomino del piano inferiore potrà fare tutti gli usi che ritiene utili e necessari nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 1102 c.c., mentre il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione sarà quello di cui all’art. 1125 c.c., relativo ai soffitti, alle volte e ai solai, secondo il quale le stesse vanno “sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (Cass. n. 14576/2004).
In ogni caso, tutte le decisioni assembleari relative al balcone, adottate senza il consenso del proprietario dello stesso, sono da considerarsi nulle, mentre qualsiasi modifica inerente ai balconi che sia suscettibile di incidere su un bene comune, quale il decoro architettonico, necessiterà del consenso di tutti i condomini.

Verande e usi consentiti

Per veranda comunemente si intende un balcone (loggia o terrazzo) chiuso con vetrate, per la quale valgono gli analoghi principi espressi per i balconi.
Le questioni relative alle verande ineriscono soprattutto alla realizzazione delle stesse, laddove non previste all’origine della costruzione dello stabile.
La trasformazione di un balcone (o di un terrazzo) in veranda, a parte tutte le necessarie autorizzazioni comunali, rientra in materia di innovazioni, ed è considerata legittima quando non diminuisca il diritto degli altri condomini, non alteri il decoro architettonico dell’edificio o non rechi pregiudizio alla stabilità dello stesso.
Sono considerate innovazioni vietate, invece, la costruzione di una veranda che leda i diritti degli altri condomini alla naturale destinazione dell’originario balcone (ad es. di copertura di parte dell’edificio condominiale) (Cass. n. 2189/1981; App. Napoli 25.6.1998), impedendo la veduta ai condomini soprastanti (Cass. n. 1132/1985), ovvero la trasformazione di un balcone in veranda “eseguita mediante chiusura in alluminio e vetri” idonea, come tale ad alterare il decoro architettonico dell’edificio condominiale (Cass. n. 27224/2013).

Finestre di proprietà e condominiali

Le finestre sono, in sostanza, aperture (semplici, composte, di piccole dimensioni o a parete) sui muri dell’edificio aventi la principale funzione, unitamente alle strutture che le rendono praticabili e utilizzabili (fissi ed infissi, stipiti, cornici, imposte) di dare luce ed aria agli ambienti interni.
Esse non rientrano tra i beni comuni ex art. 1117 c.c., poiché di regola destinate a servire all’utilità esclusiva di un determinato alloggio dell’edificio e, dunque, appartenenti al relativo proprietario.
Tuttavia, le finestre possono ben costituire elementi sia di proprietà condominiale che individuale.
Al pari dei balconi, infatti, gli elementi decorativi e ornamentali posti attorno alle finestre o tra una finestra e l’altra che costituiscono carattere architettonico della facciata, in grado di incidere sul decoro dell’edificio, accrescendone il pregio estetico, sono da considerarsi parti comuni ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c., per cui le spese per il loro rifacimento e manutenzione sono a carico della collettività condominiale.
Analogamente, per le finestre poste usualmente negli edifici in corrispondenza del vano scale, la cui funzione è quella di dare luce e aria alle scale di collegamento dei vari piani, non vi è motivo di dubitare che le stesse, servendo l’intero condominio, debbano essere considerate, al pari delle scale, di proprietà comune, salvo diversa indicazione proveniente dagli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o dal regolamento condominiale contrattuale.

Aperture di finestre o vedute

PubblicitàIn merito, infine, agli usi consentiti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che qualsiasi intervento sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute o la trasformazione di finestre in balconi, è espressione del legittimo uso delle parti comuni per gli effetti di cui all’art. 1102 c.c., il quale consente a ciascun condomino di “servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“, sempre che questo avvenga nel rispetto dei divieti di cui all’art. 1120 e delle norme urbanistiche (Cass. n. 53/2014). Pertanto, è stata ritenuta “legittima l’esecuzione della delibera condominiale con cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balconi le finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti, compiuta nell’ambito delle facoltà consentite dall’art. 1102 c.c. nell’uso dei beni comuni, previsto che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di luce e di aria alla veduta esercitata dal condomino sottostante” (Cass. n. 7044/2004); mentre, invece, sono state qualificate come abusive poiché pregiudizievoli al decoro architettonico della facciata dell’edificio “le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista dal regolamento di condominio“. (Cass. n. 3927/1988).

3 thoughts on “Terrazzi, balconi, logge e verande in condominio”

  • Gianfranco

    Su di un balcone, che si affaccia su di un terrazzo , ci si può mettere una fioriera che sporge dalla ringhiera?

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  • Buongiorno Avvocato, per cortesia Le chiedo se è possibile un consiglio. Le faccio una breve cronistoria dei fatti. Dopo aver acquistato l’appartamento, ho consultato il tecnico, per chiedere al Comune di effettuare i lavori con SCIA per manutenzione straordinaria con abbattimento barriere architettoniche e modifiche di prospetto, invio all’ex amministratore la prima mail di informazioni in merito ai lavori da effettuarsi. Essendoci nel salone una porta finestra piccola unita ad una finestra, al fine di poter uscire sul mio balcone con carrozzella ho chiesto al tecnico di poter effettuare lavori per trasformare predetta finestra in unica portafinestra. Invio seconda mail (5 giugno 2023) all’ex amministratore informandolo che la finestra, unita alla porta finestra, diventerà un’unica porta finestra. Inoltre, avendo creato un open space, eliminando i tramezzi che dividevano la cucina con il salone, il tecnico mi riferiva che essendosi creato un ambiente più grande bisognava trasformare anche l’altra finestra in portafinestra per rispettare i parametri igienico sanitari di aria-luce. Di conseguenza ho inviato una terza mail all’ex amministratore (20 ottobre 2023) Purtroppo alla prima assemblea condominiale, nonostante si fosse parlato dei predetti lavori, non fu riportato a verbale nulla in merito in quanto, a detta dell’ex amministratore, l’argomento non era nell’ordine del giorno… A distanza di 5 mesi dalla terza mail inviata all’ex amministratore, nonostante diverse richieste fatte vie brevi e whats app alla stessa, al fine di effettuare un assemblea con eventuale approvazione dei lavori di apertura finestra, non essendosi effettuata alcuna assemblea ho dovuto continuare i lavori procedendo con l’apertura e ampliamento delle finestre in questione. Qualche condomino però, non essendo d’accordo, ha fatto segnalazione al nuovo amministratore  che mi richiedeva tutta la relativa documentazione. Nonostante gli avessi inviato il tutto, SCIA e anche copie delle preventive comunicazioni fatte e nonostante ne avessimo discusso anche durante assemblea, ho ricevuto lettera via PEC da avvocato condominiale dove mi intimava di ripristinare la dimensione originale delle finestre in quanto non avevo effettuato nessuna comunicazione preventiva (falso), non avevo avuto nessuna autorizzazione condominiale e dovevo ripristinare il decoro architettonico. Ovviamente ho dovuto rispondere tramite avvocato di fiducia. I lavori nel frattempo sono andati avanti infatti ho fatto installare le nuove tapparelle elettriche dello stesso colore degli altri condomini, inferriate elettriche bianche come gli altri condomini e infissi nuovi e bianchi come gli altri condomini. L’amministratore in seguito a delibera condominiale del 6.6. 2024 ha fatto eseguire una perizia tecnica sulla mia SCIA e durante l’assemblea del 25 u.s. si è discusso in merito alla relazione tecnica decidendo di andare avanti, ma ovviamente non hanno preteso che io cambiassi gli infissi ecc. quindi hanno fatto delle proposte. Si fa presente che il mio tecnico mi ha sempre confermato che per la modifica apportata alle finestre non era richiesta alcuna autorizzazione condominiale come ha dichiarato nella SCIA, che  non c’è un regolamento condominiale, che il mio balcone è al piano rialzato e che non affaccia direttamente sulla strada pubblica, ma su un giardino condominiale recintato con muretto e ringhiera che separa il balcone dalla strada di almeno 5 metri, a mi uso esclusivo, infatti si può accedere solo dal mio balcone che è collegato da scaletta  fatta nel 1959, (i millesimi del giardino sono a carico del mio appartamento dal 2014) ma che qualche condomino vorrebbe aprire e renderlo fruibile a tutti i condomini infatti questo punto sarà all’ordine del giorno della prossima assemblea. Si sottolinea che le predette finestre non sono state allargate lateralmente, ma è stato solo eliminato il parapetto diventando quindi portafinestre. Vorrei sapere se effettivamente era necessaria l’autorizzazione condominiale e se ero obbligato ad aspettare che l’amministratore si decidesse a fare nuova assemblea. Ringrazio per l’eventuale disamina che sarà fatta a mio beneficio. Cordialmente. Luciano Di Pinto

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  • Domanda. Condominio, 9 appartamenti. Su ultimo piano da una parte cè terazza condominiale chiusa, da altro un appartamento.. Il tetto sopra questo terazzo cominciato a perdere acqua, quando piove…problema che non cè nessun acesso sul tetto dalla parte comunale, ma solo dalla terazza di appartamento di fronte. Problema, che proprietario di quell appartamento non da acesso per controllo. È possibile fare qualcosa?

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