Leggi e normative

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Sblocca Italia”

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 12 settembre (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) il cosiddetto decreto “Sblocca Italia”

ossia il D.L. n. 133/2014 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

incentivi casa

Dopo la lunga attesa dovuta, come noto, al problema delle coperture finanziarie, il Decreto Legge è stato firmato dal Capo dello Stato nella sua versione definitiva che risulta sostanzialmente analogo al testo iniziale, ad eccezione della norma sugli ecobonus (stralciata dal testo originario con la promessa di reinserirla nella prossima Legge di stabilità di ottobre), nonché di quella relativa agli incentivi fiscali collegati a permute e a cessioni di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

E’ stata, invece, mantenuta la disposizione inerente gli incentivi fiscali per chi acquista immobili da destinare alla locazione (art. 21).

La norma, contenuta nel testo definitivo, prevede per il periodo transitorio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, deduzioni Irpef pari al 20% del prezzo d’acquisto del valore dell’immobile  (nel limite massimo di spesa di 300.000 Euro)  per le persone fisiche che acquistino, da imprese di costruzioni o di ristrutturazioni o cooperative edilizie, un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione o interamente ristrutturato.

Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l’immobile venga destinato entro sei mesi dall’acquisto (o dal termine dei lavori di costruzione) alla locazione avente una durata non inferiore ad otto anni (rispetto al testo originario è stata aggiunta la precisazione che il diritto non si perde nel caso in cui il contratto di locazione si risolva prima degli otto anni per causa non imputabile al locatore e sempre che entro un anno dalla risoluzione venga stipulato un nuovo contratto di locazione).

Ulteriori condizioni sono che il canone di locazione sia “agevolato” (ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.n. 431/1998), che tra locatore e conduttore non sussista un rapporto di parentela entro il primo grado e che l’immobile sia a destinazione residenziale, ma non di lusso (sono, cioè, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), oltre a dover appartenere  alle classi energetiche A o B.

Un successivo Decreto Interministeriale disciplinerà ulteriori aspetti attuativi.

Confermata anche la norma (art. 18) che consente per la prima volta di liberalizzare il mercato delle “grandi” locazioni ad uso diverso dall’abitativo (canone annuo superiore a Euro 150 mila), consentendo alle parti di derogare alla durata ed alle condizioni previste dalla L. n. 392/1978.

Tra le misure fiscali previste per il mercato delle locazioni vi è anche quella di esentare dal pagamento dell’imposta di Registro e di bollo la registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione (art. 19).

E’ stata mantenuta anche la norma che disciplina, seppur sommariamente, per la prima volta il “rent to buy” (art. 23).

E’ prevista, infatti, la trascrizione dei contratti che prevedono il godimento immediato dell’immobile con diritto del conduttore di acquistarlo entro un determinato termine, imputando al prezzo di vendita la parte del canone che viene indicata nel contratto.

Il contratto si risolve nel caso in cui non venga corrisposto un numero di canoni che sarà concordato tra le parti, purché non inferiore ad un ventesimo del numero complessivo dei canoni da versare.

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, questi deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, oltre agli interessi legali.

Se ad essere inadempiente è il conduttore, il concedente, oltre che alla restituzione dell’immobile, ha diritto ad acquisire interamente i canoni a titolo di indennità (salvo diversi accordi delle parti).

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