Agevolazioni e contributi

Detrazioni fiscali: quanto si può detrarre?

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Il Governo, con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, per ogni unità immobiliare. Inoltre è prevista – fino al 31 dicembre 2015 – la detrazione del 50%, entro un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, indipendentemente dall’importo complessivo delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia”.
La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.

La detrazione è invece pari al 65% se gli interventi  sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza antisismica degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.

La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31/12/2015″ la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed ha aggiunto due categorie di interventi detraibili: acquisto e posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili.
La detrazione ha un tetto massimo, come riportato nella tabella seguente:

DETRAZIONE MASSIMA PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Tipo di intervento Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
Involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) 60.000 euro
Installazione di pannelli solari; acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili 30.000 euro

L’agevolazione fiscale consiste  in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 65% delle spese sostenute.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.
Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro – e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio – tale somma costituisce anche il limite complessivo di
detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. 

Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.

ATTENZIONE: Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.

Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

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