Visto di conformità Bonus Edilizi 2022
Quando serve e quando è detraibile
Aggiornamento del 25 febbraio 2022: Il visto di conformità, quando è necessario, è sempre detraibile, anche se la spesa è stata sostenuta nel 2021. Lo ha chiarito il decreto Milleproroghe definitivamente convertito in legge il 24 febbraio scorso.
In particolare sono detraibili anche le spese per il visto eventualmente sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha esteso l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese a tutti i bonus edilizi, tranne i casi di edilizia libera e interventi complessivi di ammontare entro i 10.000 euro.
14 febbraio 2022: Visto obbligatorio per il Superbonus non solo per la cessione del credito ma anche per chi decide di utilizzare la maxi detrazione per ridurre l’IRPEF in dichiarazione dei redditi. È una delle novità delle norme antifrode che hanno esteso i controlli a tutto raggio sul 110%.
Nessuna complicazione invece per chi decide di far da sé e utilizzare la dichiarazione precompilata, anche anche quando la dichiarazione viene modificata. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate in una serie di FAQ pubblicate sul sito. Ecco tutte le indicazioni ufficiali.
Visto sì, Visto no
Per prima cosa vale la pena di ricordare che il Visto di conformità specifico sulla documentazione che dà diritto ad ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario solo per il Superbonus.
Per tutti gli altri bonus non serve un visto ad hoc, ma basta quello “ordinario” che applica il CAF o il commercialista quando si presenta il 730 o il modello Redditi.
Quindi quando si usano nella dichiarazione gli altri bonus, compreso il Bonus facciate, il Visto non serve.
Visto Superbonus detraibile solo se fatturato a parte
Con la legge di Bilancio è stata introdotta la possibilità di detrarre anche i costi di questo Visto specifico da utilizzare per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Occhio, però, che per poter essere detraibile deve essere fatturato a parte rispetto al Visto “ordinario” per la dichiarazione.
Come chiarito infatti dalle Entrate “qualora l’apposizione del Visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del Visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.”
Quindi per poter detrarre la spesa è necessario che ci sia una fattura ad hoc. Resta fermo che il costo delle parcelle professionali non gode di un tetto di spesa a sé ma rientra nei limiti previsti per le diverse detrazioni.
Niente visto per il fai da te anche se si modifica la dichiarazione
Ma, come detto, può evitare la spesa del Visto chi decide di presentare la dichiarazione in modalità “fai da te”, ossia utilizzando il modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In questo caso il Visto non serve anche se la dichiarazione viene modificata, cosa peraltro indispensabile perché per il primo anno di utilizzo nella dichiarazione delle detrazioni per i lavori sulla casa i dati non vengono inseriti automaticamente dalle Entrate ma compaiono solo nelle annotazioni.
Comunque, come detto, anche se si deve modificare la dichiarazione, anche per altri dati, si può fare a meno del Visto. Infatti, ha precisato l’Agenzia, “L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.
Quando serve il visto di conformità
A seguire la tabella di riepilogo delle condizioni richieste per dotarsi del visto di conformità.
Tranne il Bonus facciate sempre esclusi da asseverazione e Visto gli interventi fino ai 10.000 euro compresa IVA ed eventuali parcelle professionali
Tipologia intervento | In caso di cessione del credito | Uso in dichiarazione | ||
Edilizia libera detrazione 50% | NO | NO | ||
Interventi entro i 10.000 euro | NO | NO | ||
Ecobonus oltre 10.000 euro | SI | NO | ||
Barriere architettoniche 75% (fuori da edilizia libera) | SI | NO | ||
Bonus facciate | SI | NO | ||
Superbonus 110% (super ecobonus e sisma bonus) | SI | NO se si invia la dichiarazione precompilata | SI se si passa dal CAF |