CondominioSuper Bonus 110%

Legge di Bilancio 2022: prorogato il Superbonus 110%

Tutte le novità della la Legge di Bilancio 2022 per quel che riguarda i bonus edilizi: dalle proroghe di SuperBonus 110%, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate con declassamento aliquota al 60%, Eco e Sisma Bonus ordinari, Bonus Mobili all’introduzione del nuovo Bonus Barriere Architettoniche, passando per le regole su prezzari e cessione del credito

Legge di Bilancio 2022, proroghe e modifiche per Superbonus e bonus edilizi

La legge 234 del 31 dicembre 2021 pubblicata nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 2021, cd. Legge di Bilancio 2022 o Manovra Finanziaria 2022, ha apportato svariate modifiche agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020 ) in relazione al Superbonus 110%, alla scelta delle opzioni alternative e ai nuovi adempimenti per contrastare le frodi fiscali, riprendendo i contenuti presenti del Decreto Antifrodi (DL 157/2021), che di fatto viene abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (fino al 31 dicembre 2021).

Nella Legge di Bilancio 2022, tra l’altro:

  • si confermano le proroghe per ecobonus, sismabonus, bonus mobili e bonus verde.
  • viene prorogato anche il Bonus Facciate ma cambia la riduzione dell’aliquota che dal 90% passa al 60%;
  • viene introdotto il nuovo Bonus Barriere Architettoniche

Cosa cambia per il Superbonus

Come anticipato sopra, il Superbonus viene confermato ma con alcune modifiche che riguarderanno la tipologia di interventi i beneficiari e l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbasserà.

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001,  la detrazione fiscale sarà al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate);
  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025.

A chi spetta

  • condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa), anche con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito, sono sufficienti i voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Scadenze progressive Superbonus

La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 e ha scadenze diverse in base ai soggetti che sostengono la spesa:

  • per i lavori in condominio c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per ottener il 110%. Nel 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65% ;
  • per le persone fisiche proprietarie di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per effettuare i lavori usufruendo del 110%. Dal 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65%;
  • per gli interventi effettuati nelle ex case IACP e nelle cooperative edilizie, per i quali entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi realizzati dai singoli contribuenti il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori almeno per il 30% del lavoro complessivo, tuttavia si sta discutendo se togliere questo vincolo e portare la scadenza per tutti a fine anno; ;
  • per interventi realizzati su immobili posseduti da cooperative di abitazione a proprietà indivisa che successivamente vengono assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli interventi da chiunque realizzati su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine ultimo per ottenere il superbonus è il 31 dicembre 2025. 
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IMPORTANTE
. Tutti gli interventi trainati seguono l’orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).

Colonnine elettriche negli spazi condominiali

Confermato il Superbonus 110% su un tetto di spesa di:

  • 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che installano al massimo 8 colonnine;
  • 1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine.

Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione del credito o per lo sconto in fattura) diventano 4.

Fotovoltaico e sistemi d’accumulo

Contestualmente, viene prorogato il Superbonus per gli impianti fotovoltaici, con una modifica di alcuni commi dell’art.119 del DL 34/2020 concernenti la ripartizione in quote annuali delle detrazioni inerenti all’installazione di impianti fotovoltaici, anche collocati su edifici pertinenziali, che si riduce da cinque a quattro.

la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWp nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare. In caso di installazione da parte di condomini di impianti fino a 200 kW (che aderiscono alle configurazioni del art. 42-bis D.l. 162/2019) il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20kW, la parte eccedente sfrutta la detrazione del 50% su un limite di spesa di 96.000 euro per l’intero impianto.

La proroga al 2022 consente un riallineamento delle proroghe riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e agli interventi trainati che fruiscono del Superbonus.

Le nuove scadenze per Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e altri bonus edilizi

Nelle tabelle seguenti le scadenze le aliquote degli altri bonus edilizi.

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Bonus Ristrutturazioni al 50%: ok alla proroga fino al 31 dicembre 2024

Si conferma fino al 31 dicembre 2024 anche il Bonus Ristrutturazioni con una detrazione fiscale al 50% per le spese sostenute sugli interventi di ristrutturazione edilizia – disciplinato dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (con spesa massima di 96 mila euro).

Bonus Mobili: rimodulazione delle aliquote

Previsto il raddoppio della spesa su cui calcolare la detrazione del bonus mobili, attualmente fissata a 16 mila euro, che dal 2022 passa quindi a 10 mila euro, e nei due anni successivi (2023 e 2024) si riduce ulteriormente a 5 mila.

Prorogati anche sconto in fattura e cessione del credito, utilizzabili anche per incentivi diversi dal Superbonus

Con la Manovra arriva anche la proroga per le opzioni alternative previste dal Decreto Rilancio come:

  • lo sconto in fattura;
  • e la cessione del credito.

In virtù delle proroghe sopracitate, diverse a seconda della tipologia di sconto, mentre per gli interventi relativi al Superbonus sarà possibile usufruire delle opzioni alternative fino al 31 dicembre 2025, per gli altri bonus tale facoltà sarà possibile fino al 31 dicembre 2024.

Sarà quindi possibile utilizzare le opzioni alternative fino al 31 dicembre 2024 per interventi di: 

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • interventi per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche.

ATTENZIONE. Si precisa che con l’introduzione delle disposizioni antifrodi, anche per gli interventi diversi dal Superbonus, quando si optà per cessione o sconto, rimane l’obbligo di richiedere asseverazione e visto di conformità a un soggetto abilitato. Questo vale sempre in caso di Superbonus e Bonus Facciate, mentre per gli altri bonus solo se i lavori non rientrano nel regime dell’edilizia libera e l’importo supera i 10 mila euro.

Novità: Bonus 75% per le Barriere Architettoniche

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, una importante riguarda gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche che vede una nuova agevolazione del 75%.

Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi, e sarà esteso anche a «interventi di automazione degli impianti degli edifici», comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti.

Per tutto il 2022 quindi questi interventi potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo;
  • mediante sconto in fattura e cessione del credito.

La detrazione del 75% verrà calcolata sulle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Possono essere detratte anche le spese per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

I prezzari

La Manovra ha anche chiarito che i prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus e SuperEcobonus (quindi anche i prezzari DEI) – restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, Supersismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).

Le novità in materia di Antifrodi per gli interventi minori

Queste le rimodulazione per gli interventi minori:

  • niente visto di asseverazione o visto di conformità per i lavori edilizi al di sotto dei 10 mila euro;
  • per il cambio caldaia o condizionatore e altri interventi che rientrano nell’edilizia libera sono esclusi, dunque, i controlli preventivi introdotti dal decreto legge antifrodi (DL 157/21);
  • ok alle detrazioni per i costi sostenuti per visto di conformità e asseverazioni con le stesse aliquote dei lavori per cui si chiedono.

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