Super bonus 110% – il visto di conformità
Il visto di conformità è il documento elaborato da un professionista abilitato con il quale si attesta la presenza dei presupposti che danno diritto a fruire della detrazione fiscale.
A tal fine egli dovrà effettuare un controllo circa la presenza e regolarità della documentazione che è stata rilasciata per poter beneficiare del Superbonus 110%. Il professionista accerterà l’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge e la conformità dei dati con quanto previsto dalla normativa in materia.
Chi rilascia il visto di conformità
Abilitati al rilascio del visto di conformità sono le seguenti figure professionali:
- professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, che siano in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF).
Documenti che il professionista deve controllare
Per poter rilasciare il visto di conformità ai fini del Superbonus 110% il professionista abilitato deve effettuare una serie di verifiche documentali. Ecco le principali:
- Presenza di un titolo valido di possesso o detenzione dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori;
- atto di cessione dell’immobile;
- certificato catastale dell’immobile oggetto dell’intervento o domanda di accatastamento;
- presenza di eventuali titoli abilitativi richiesti per la realizzazione delle opere come ad esempio SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e permesso di costruire, da depositare presso lo Sportello Unico del Comune;
- comunicazioni e relazioni tecniche preventive all’inizio dei lavori
- attestato di certificazione energetica (APE) per i lavori finalizzati al miglioramento energetico;
- l’avvenuto rilascio dell’asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato in ordine alla presenza dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute;
- la polizza di assicurazione a tutela del tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione;
- i documenti attestanti l’avvenuta effettuazione della spesa come fatture e ricevute fiscali;
- bonifici bancari o postali;
- in caso di condominio la documentazione, rilasciata dall’amministratore, attestante la spesa e il verbale della delibera condominiale;
- la ricevuta dell’avvenuta comunicazione all’Enea.
In quali casi è richiesto il visto di conformità
Il visto di conformità sulla base di quanto statuito dal Decreto Rilancio 2020 deve essere rilasciato, ai fini del Superbonus 110%, qualora il contribuente, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, voglia avvalersi dello sconto in fattura applicato dal fornitore o della cessione del credito ad un terzo, compresi banche e intermediari finanziari.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 sono state apportate delle modifiche al comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio 2020, in quanto è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente
fruisca del Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi o presenta attraverso un Caf o un commercialista.
- fruisca direttamente del Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi;
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf;
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.
In quali casi non è richiesto il visto di conformità
Da sottolineare che viene fatta salva un’ipotesi al verificarsi della quale il visto di conformità non è però dovuto.
- Si tratta del caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate come nel caso della dichiarazione precompilata,
- oppure tramite il sostituto di imposta che effettua l’assistenza fiscale (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef).
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro)
Visto di conformità per i Bonus ordinari
Con il Decreto legge Antifrode n.157/2027, successivamente recepito nella Legge di Bilancio 2022, il Governo ha introdotto delle misure urgenti volte a contrastare truffe e comportamenti fraudolenti in caso di opzione dello sconto in fattura e cessione del credito sia per accedere al Superbonus 110% che agli altri bonus edilizi minori.
Viene dunque esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.
- bonus per il recupero del patrimonio edilizio,
- l’ecobonus ordinario;
- il sismabonus ordinario;
- il bonus per gli impianti fotovoltaici;
- il bonus facciata;
- quello per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
A differenza del Superbonus, per questi ultimi, il visto di conformità è obbligatorio solo qualora si voglia fruire delle modalità alternative alla detrazione fiscale, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Ricordo in proposito che la comunicazione di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.